Orientamenti Applicativi ARAN

SAN301 

D. E’ possibile concedere al personale del comparto sanità il comando finalizzato per aggiornamento tecnico scientifico?

R. Per quanto attiene al personale del comparto sanità, il comando finalizzato di  cui all'art. 45 del DPR 761/1979 previsto nell’ art. 29, comma 7, lett. d), del CCNL del 7.4.1999 è stato disapplicato dall'art. 52, comma  1, lett. d,) del CCNL del 20.9 .2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 mentre è tutt'ora vigente il comando finalizzato previsto dall'art. 20, comma 6, dello stesso CCNL integrativo del 20.9.2001.

CSAN90

D. Nelle more del completamento della procedura di istituzione e assegnazione dei nuovi incarichi funzionali, come si deve applicare l’art. 22 del CCNL del 21.5.2018 che regolamenta il regime transitorio?

R. Si riporta di seguito quanto esplicitato, in materia, nella relazione illustrativa all’ipotesi di CCNL del comparto sanità triennio 2016-2018 sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018:

“…le parti hanno previsto, all’art. 23, che il nuovo sistema degli incarichi debba avere decorrenza dall’entrata in vigore del nuovo CCNL; peraltro, in considerazione della necessità di tempi tecnici, seppur brevi, per la concreta messa a regime del nuovo impianto, l’articolo 22 ha disposto uno specifico regime transitorio in forza del quale gli  incarichi attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile.

Ciò implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla originaria data di scadenza senza rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale prorogatio, eccezionale e temporanea, giustificata dalla condizione che l’Azienda o Ente abbia attivato, a far data dalla decorrenza di cui all’art. 23, il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione.”

 ASAN51

D. L’incarico di un dirigente, assente per i motivi di cui al comma 5 dell’art. 22 del CCNL dell’Area della Sanità triennio 2016/2018, può essere assegnato dall’Azienda o Ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato?

R. Si conferma che, anche in applicazione del comma 6 dell’art. 22 (Sostituzioni) del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, l’incarico del dirigente assente per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall’Azienda ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato secondo la disciplina prevista dall’art. 15 e seguenti del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.  e dal CCNL poco sopra citato per quanto attiene a tutti gli istituti applicabili agli incarichi ivi incluse le procedure di scelta del dirigente, la durata, la connessa retribuzione di posizione spettante, l’indennità di struttura complessa e l’indennità di esclusività per l’incarico di struttura complessa.

ASAN61b

 D. Ai fini del conferimento degli incarichi, in applicazione dell’art. 18, comma 4 del CCNL del 19.12.2019 dell’Area della Sanità possono essere computati nell’anzianità anche i periodi di lavoro svolti in convenzione come specialisti ambulatoriali libero professionali?

R. Ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza professionale di cui all’art. 89, comma 2, (Indennità di esclusività) e 92, comma 1, (Clausola di Garanzia) del CCNL Area della Sanità del 19/12/2019 si deve prendere in considerazione la “effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità”. Nell’art. 18, comma 4, sull’attribuzione degli incarichi, oltre a quanto sopra previsto, si devono prendere in considerazione anche “…i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell’Unione Europea.”.

Il suddetto articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL dell’Area della Sanità del 19.12.2019 prevede che “Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.”

La terminologia utilizzata dalle disposizioni contrattuali, le rende dunque riferibili esclusivamente ai dirigenti che hanno maturato l’anzianità di servizio in questione con un rapporto di lavoro pubblico.

Si ritiene utile, altresì, richiamare l’attenzione sul fatto che i benefici economici in esame possono essere attribuiti al dirigente, oltre che in presenza dell’anzianità sopra descritta anche a seguito dell’esito “positivo” della valutazione effettuata dal competente Collegio Tecnico in ordine ad attività di natura, unicamente, professionale e quindi relative all’effettivo servizio prestato dal dirigente valutato.



Tags


Social