Non monetizzabili le ferie non godute per la fruizione del congedo ex Articolo 42 del Decreto Legislativo n.151/2001

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, recentemente ha risposto ad un quesito su ferie maturate e non fruite prima del pensionamento in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo ex art. 42 del d. lgs. n. 151 del 2001.

In linea con il consolidato orientamento dell’ARAN sul punto, la Funzione Pubblica ritiene che la monetizzazione delle ferie non fruite, prima della conclusione del rapporto di lavoro, soggiace al divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, come confermato anche nell’ambito delle disposizioni contenute nei vari contratti collettivi nazionali.

“Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame, trattandosi di un’assenza per congedo biennale che, come noto, è richiesto dal dipendente ed è frazionabile, non sia possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore cui si fa riferimento nel testo del citato parere”.

Inoltre, trattandosi di congedo frazionabile, può desumersi che il dipendente avrebbe potuto interrompere l’assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo.


Tags


Social