Figli affetti da handicap, si al congedo parentale biennale per entrambi i genitori

Respinto il ricorso dell’INPS contro l’accoglimento della domanda di una donna volta a fruire del diritto al congedo per ciascuno dei due figli affetti da handicap grave.

Con sentenza n. 26605/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dall’Inps contro la decisione con cui i Giudici del merito avevano accolto la domanda proposta da una donna al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a fruire del congedo parentale biennale di cui all’art. 42 d.lgs. n. 151 del 2001 per ciascuno dei figli affetti da handicap grave.

La Corte territoriale aveva ritenuto che l’interpretazione corretta della normativa fosse quella che privilegia il diritto dei bambini portatori di handicap ad ottenere la maggior tutela del proprio diritto allo sviluppo ed alla salute.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Istituto previdenziale eccepiva che la fattispecie in esame fosse relativa alla riconoscibilità del congedo biennale di cui all’art. 42, quinto comma del d.lgs. 151/2001 al caso dì un genitore che, avendo già fruito di due anni del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 I. n. 53 del 2000 per assistere la figlia secondogenita portatrice di handicap grave, chiedeva di beneficiare di ulteriori due anni di congedo per assistere il terzo figlio, pure portatore di handicap.

Ad avviso della ricorrente non sarebbe stato possibile fruire più di una volta del congedo biennale nell’arco della vita lavorativa come specificato dal decreto ministeriale del 21 luglio 2000 n. 278 e dall’art. 4, comma secondo, che parla espressamente di “un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni”; una scelta legislativa, quest’ultima, frutto del bilanciamento tra la tutela di situazioni familiari gravose e l’interesse alla produttività nazionale ex art. 41 Cost., anche in considerazione che, qualora ve ne fosse necessità, potrebbe fruire del congedo biennale in via ulteriore l’altro genitore che non ne abbia usufruito.

La Cassazione, tuttavia, hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso e ha chiarito che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, riconosceva il diritto al congedo per handicap grave ad entrambi i genitori sostenendo che lo stesso non potesse superare “la durata complessiva di due anni”; la L. n. 53 del 2000, art. 4, comma 2 parla allo stesso scopo di un “periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a due anni”. Il D.M. n. 278 del 2000, art. 2 prevede con analoga formula che il congedo biennale in questione “può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.”

Nessuna delle disposizioni citate autorizza però ad affermare che sul piano letterale la legge abbia inteso riferirsi alla durata complessiva dei possibili congedi fruibili dall’avente diritto, anche nell’ipotesi in cui i soggetti da assistere fossero più di uno.

A detta dei Giudici di Piazza Cavour, le stesse norme, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 32 Cost. possono essere intese soltanto nel senso che il limite dei due anni – in effetti non superabile nell’arco della vita lavorativa anche nel caso di godimento cumulativo di entrambi i genitori – si riferisca tuttavia a ciascun figlio che si trovi nella prevista situazione di bisogno, in modo da non lasciarne alcuno privo della necessaria assistenza che la legge è protesa ad assicurare.

L’agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto ad evitare che il bambino con handicap resti privo di assistenza, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico-fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività, così confermandosi che, in generale, il destinatario della tutela realizzata mediante le agevolazioni previste dalla legge non è il nucleo familiare in sè, ovvero il lavoratore onerato dell’assistenza, bensì la persona portatrice di handicap.


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