Segnalazione FIALS - inidoneità sede lavorativa centrale NEA 116117

La Scrivente O.S. FIALS, preso atto delle svariate segnalazioni pervenute, intende denunciare, a Codesta Direzione, la preoccupante ed inaccettabile inadeguatezza della nuova sede della centrale NEA 116117, che disattende il possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici generali, che, oramai da troppo tempo, ha generato una condizione lavorativa divenuta insopportabile ed improcrastinabile.

 

Da premettere che sono stati lamentati i primi tangibili disagi, legati alle rigide temperature, dallo scorso mese di dicembre 2022 (decorrenza dell’avvenuto trasferimento presso la nuova sede), perdurati durante il periodo invernale a causa di continui e sottovalutati malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento.

Adesso, la problematica persistente da diversi giorni, concerne il caldo eccessivo che viene percepito all’interno dei locali e genera nei lavoratori la comparsa di sintomi importanti come, addirittura, la sensazione di fame d’aria e la cefalea tensiva che configurano una situazione palesemente inammissibile.

 

Addirittura, da quanto ci viene riportato, emerge che i responsabili del servizio si siano prontamente e reiteratamente adoperati per segnalare tali criticità sia all’ufficio tecnico che alla ditta preposta che, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, parrebbe non abbiano ravvisato alcuna anomalia nell’impianto di areazione, tale da giustificare interventi, evidentemente, necessari per giungere alla dovuta risoluzione.

 

La FIALS, ritiene doveroso rammentare il “Testo unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro”, disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che norma il “microclima” inteso come “il complesso dei parametri climatici dell’ambiente nel quale un individuo vive o lavora, la cui ’interazione può dar luogo ad una serie di effetti estremamente varia che spazia da aspetti di tipo percettivo (comfort/discomfort) ad aspetti di tipo prestazionale fino ad aspetti che coinvolgono elementi fisiologici e finanche le funzioni vitali dell’individuo stesso” (Parsons 2003).

 

La presente normativa contiene, infatti, disposizioni in due parti chiaramente distinte: la prima nell’Allegato IV al punto 1.9 dove il microclima viene considerato come un requisito di salute e sicurezza, sottolineando la necessità di “adeguatezza” della temperatura, dell’umidità, e della velocità dell’aria nonché la relazione tra questi parametri ed i metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori in un’ottica di massimizzazione del comfort; la seconda nel Titolo VIII dove il microclima viene invece considerato come uno degli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. In tal caso, viene sottolineata l’urgenza di intervento mirato alla minimizzazione e ove possibile alla eliminazione del rischio laddove il microclima impatta sulla salute del lavoratore.

 

In particolare, il microclima compare ai punti 1.9.2 e 1.9.3 del citato allegato IV, che teniamo a riportare integralmente:

 

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell’ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell’aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l’umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.”

 

Si sottolinea, a questo proposito, il principio generale affermato all’art. 28 e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art. 181, che obbliga il Datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e per la sicurezza, incluso pertanto anche quello dovuto all’esposizione del microclima, in base ai quali esiste quindi l’obbligo sanzionabile alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.

 

Inoltre, sussiste l’obbligo, di cui all’art. 184, di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, ivi compresi i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

 

Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria come previsto dall’art. 41. A norma dell’art. 181, comma 2, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Per tutti i suddetti motivi, l’O.S. FIALS esige la messa in atto IMMEDIATA di tutti gli opportuni interventi, al fine di dirimere concretamente la problematica che sta minando seriamente l’imprescindibile incolumità dei lavoratori, diversamente saranno intraprese azioni maggiormente persuasive che vedranno, inevitabilmente, il coinvolgimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e degli organi di stampa locali.

 

 

 

Dott. Nobile Mauro

Dirigente Territoriale FIALS

 AREU Lombardia


Allegato: Segnalazione FIALS - inidoneità sede lavorativa centrale NEA 116117


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