ASAN49 - 17/03/2021

D. Qualora un dipendente abbia accumulato un cospicuo numero di ferie solidali e abbia usufruito solo di pochi giorni, la differenza potrebbe confluire in un apposito fondo di solidarietà ferie dal quale poter attingere in caso di necessità di altri dipendenti?

R. Il comma 9 dell’art. 34 dei due CCNL 2016-2018, relativi al personale del comparto e a quello dell’area della sanità, dispone con molta chiarezza che “Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.”

ASAN5019/04/2020

D. Con quali criteri l’Azienda deve individuare gli importi da pagare o rimborsare per le spese di consulenza tecnica, ai sensi dell’art. 67 del CCNL dell’Area della Sanità 2016-2018, nei procedimenti che coinvolgono i dirigenti sanitari?

R. Si evidenzia che per il personale del comparto resta vigente l’art. 26 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001 che non ha subito modifiche e non è stato disapplicato dal nuovo CCNL del 21.5.2018. Il dettato contrattuale di tale norma, a differenza dell’analoga disposizione contrattuale contenuta nell’art. 67 del CCNL dell’Area della Sanità 2016-2018 e nell’art. 82 del CCNL 2016-2018 dell’Area delle Funzioni Locali applicabile alla dirigenza PTA degli enti del SSN, non contiene una espressa estensione del patrocinio legale al consulente tecnico. Tuttavia, l’utilizzo nel comma 1 dell’art. 26 dell’espressione “ogni onere di difesa” sembra favorire una lettura interpretativa che può anche consentire di ricomprendere nel concetto di “ogni onere” anche le spese relative ad eventuali consulenze tecniche.

Si precisa che l’unico limite contrattuale espresso in merito alle spese di consulenza è quello previsto, sia per il personale del comparto sia per quello della dirigenza sanitaria e pta, dal comma 2 dei rispettivi articoli summenzionati il quale dispone che “….Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali (e anche di consulenza per i dirigenti sanitari e ptanel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1…”

Essendo assenti altre più precise indicazioni contrattuali in merito, l’individuazione dei criteri per quantificare gli importi  da pagare o rimborsare a titolo di spesa per la consulenza tecnica rientra nell’attività di gestione di esclusiva competenza e responsabilità di ciascuna azienda la quale, sulla base delle specifiche informazioni in suo possesso, potrà assumere le decisioni ritenute legittime ed opportune tenendosi presente, tra l’altro, che secondo il dispositivo dell’art. 201 del codice di procedura civile oltre al consulente tecnico d’ufficio, le parti possono eventualmente nominare un proprio consulente tecnico di parte e che, in entrambi i casi, le spese di consulenza dovrebbero essere dal giudice quantificate e poste a carico della parte soccombente nel proprio decreto di liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza sancito nell’art.91 del codice di procedura civile.

CSAN82- 19/04/2020

D. Nell’ambito del patrocinio legale disciplinato dall’art. 26 del CCNL del comparto sanità del 20.9.2001 è possibile pagare o rimborsare anche le spese per i consulenti tecnici sostenute nei procedimenti giudiziari che coinvolgono il personale del comparto? Ed eventualmente con quali criteri?

R. Si evidenzia che per il personale del comparto resta vigente l’art. 26 del CCNL del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001 che non ha subito modifiche e non è stato disapplicato dal nuovo CCNL del 21.5.2018. Il dettato contrattuale di tale norma, a differenza dell’analoga disposizione contrattuale contenuta nell’art. 67 del CCNL dell’Area della Sanità 2016-2018 e nell’art. 82 del CCNL 2016-2018 dell’Area delle Funzioni Locali applicabile alla dirigenza PTA degli enti del SSN, non contiene una espressa estensione del patrocinio legale al consulente tecnico. Tuttavia, l’utilizzo nel comma 1 dell’art. 26 dell’espressione “ogni onere di difesa” sembra favorire una lettura interpretativa che può anche consentire di ricomprendere nel concetto di “ogni onere” anche le spese relative ad eventuali consulenze tecniche.

Si precisa che l’unico limite contrattuale espresso in merito alle spese di consulenza è quello previsto, sia per il personale del comparto sia per quello della dirigenza sanitaria e pta, dal comma 2 dei rispettivi articoli summenzionati il quale dispone che “….Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali (e anche di consulenza per i dirigenti sanitari e ptanel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1…”

Essendo assenti altre più precise indicazioni contrattuali in merito, l’individuazione dei criteri per quantificare gli importi  da pagare o rimborsare a titolo di spesa per la consulenza tecnica rientra nell’attività di gestione di esclusiva competenza e responsabilità di ciascuna azienda la quale, sulla base delle specifiche informazioni in suo possesso, potrà assumere le decisioni ritenute legittime ed opportune tenendosi presente, tra l’altro, che secondo il dispositivo dell’art. 201 del codice di procedura civile oltre al consulente tecnico d’ufficio, le parti possono eventualmente nominare un proprio consulente tecnico di parte e che, in entrambi i casi, le spese di consulenza dovrebbero essere dal giudice quantificate e poste a carico della parte soccombente nel proprio decreto di liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza sancito nell’art.91 del codice di procedura civile.

CSAN84 - 28/04/2021

  1. Per la partecipazione dei dipendenti, che siano rappresentanti di parte sindacale, all’organismo paritetico per l’innovazione, si devono utilizzare i permessi sindacali?

R. Si ritiene che, qualora l’organismo paritetico per l’innovazione si riunisca in orario di servizio, i dipendenti dell’Istituto che vi partecipano in qualità di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL (art.8, comma 3, lett. b)) devono utilizzare i relativi permessi sindacali di amministrazione.

CSAN83a 26/04/2021

L’Azienda, in presenza di ulteriori risorse disponibili, può aumentare l’indennità degli incarichi già conferiti ai sensi dell’art. 19 del CCNL del comparto sanità 2016/2018 pur senza farli cessare e quindi senza dover avviare nuove procedure selettive?

Si evidenzia che l’art. 18 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione)  del CCNL  del comparto sanità 2016-2018 consente all’Azienda di elevare la valorizzazione degli incarichi in essere, senza che ciò comporti la loro cessazione,  attraverso la modifica dell’atto di graduazione che dovrà  avvenire nel rispetto delle norme ordinamentali, nazionali, regionali e aziendali e, in particolare, nei limiti delle risorse del fondo di competenza e dei valori minimi e massimi dell’indennità di funzione di cui all’art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi) comma 3 del medesimo CCNL.


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