Seconda segnalazione mancato riconoscimento ticket e trattamento di trasferta al personale Infermieristico ed OSS assegnato in Hangar Bicocca Milano.

La Scrivente Segreteria Aziendale FIALS, a seguito della prima nota sindacale trasmessa alla Vostra attenzione in data 02 luglio 2021 e preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute all’attenzione della Nostra O.S., oltre che della documentazione in Nostro possesso, sollecita un doveroso riscontro da parte di codesta Amministrazione ed una contestuale risoluzione delle criticità già rilevate con i pregressi cedolini, compreso l’ultimo di luglio 2021, che preme nuovamente evidenziare di seguito, ovvero:

  • TICKET: al personale infermieristico e di supporto adibito, dal 25 aprile 2021, a prestare assistenza all’utenza sottoposta alle vaccinazioni anti COVID-19 presso l’Hangar Bicocca, ad oggi, risulta ancora riconosciuta la modalità sostitutiva del pasto SOLO per il turno di mattina. Al proposito, preme rammentare che il presente art. 29 del CCNL integrativo del 20.9.2001 come modificato dall’art. 4 del CCNL del 31.7.2009, prevede che l’Azienda istituisca la mensa di servizio o, in alternativa, garantisca l’esercizio del diritto alla mensa con modalità sostitutive, dunque pare evidente, logico e razionale attribuire il ticket elettronico dal valore giornaliero di 7 euro (art. 1 comma 16 della Legge 190/2014), per ogni giornata di effettivo servizio prestato, anche per il turno di pomeriggio, al fine di evitare inaccettabili discriminazioni fra i lavoratori a seconda della tipologia di turno assegnato e del contesto lavorativo assegnato;

  • TRATTAMENTO DI TRASFERTA: al medesimo personale allocato, dal 25 aprile 2021 fino ad ora, in modo continuativo o frazionato per determinati giorni o periodi presso l’Hangar Bicocca, in considerazione del fatto che ha prestato e/o sta, tutt’ora, prestando attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, P.O. Sesto San Giovanni o Bassini, oltre alla normale retribuzione, nel rispetto di quanto richiamato dall’art. 95 del presente CCNL di settore, laddove richiesto dal lavoratore interessato, va garantito il rimborso per le spese effettivamente sostenute che hanno comportato un aggravio economico negli spostamenti. In particolare, nelle spese di trasferta sono da intendersi sia quelle sostenute con mezzi pubblici, nel limite del costo del biglietto, che col mezzo privato, nel limite della differenza kilometrica, tenuto conto, in ogni caso, della reale e maggiore distanza fra l’ordinaria sede di assegnazione aziendale e la temporanea sede extra-aziendale in cui il lavoratore risulta comandato rispetto all’attuale domicilio di appartenenza.

In conclusione, l’O.S. FIALS nel ribadire che quanto sopra argomento viene regolarmente applicato dall’ASST G.O.M. Niguarda, altro ente dell’hinterland milanese, analogamente coinvolto nel piano vaccinale presso la struttura Hangar Bicocca, come stabilito nel presente accordo attuativo con ASST Nord Milano ed ASST G. Pini-CTO, ai sensi del Decreto della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia 01 aprile 2021 n. 4543, si intende comprendere se le dovute verifiche del caso sono state o meno compiute, diversamente si ravvisa, fin da ora, che, in assenza di risposte concrete e soprattutto risolutive entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della presente, saranno intraprese le vie legali a tutela della garanzia di un diritto riconosciuto ai lavoratori interessati, ad oggi, inspiegabilmente leso.

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST NORD MILANO


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