Orientamento Applicativo ARAN

CSAN85b

D. Ad un dipendente in servizio a tempo indeterminato e in distacco sindacale al 50% può essere conferito un incarico di funzione ai sensi degli artt. 14-23 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018?

R. Si deve tenere presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, (Flessibilità in tema di distacchi sindacali) del CCNQ del 4/12/2017, il distacco sindacale part-time non si configura come un rapporto di lavoro part – time bensì a tempo pieno. E ‘ pertanto possibile conferire un incarico di funzione anche a tale tipologia di distaccato sindacale sebbene la relativa indennità di funzione dovrà essere erogata in proporzione alla prestazione lavorativa resa nell’Azienda di appartenenza.

CSAN86b

D. Ai fini della sussistenza del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi per accedere alle progressioni economiche orizzontali (cd PEO) si può far valere e computare anche un periodo di lavoro svolto a tempo determinato?

R. L’art. 3 del CCNL del 10.4 2008 prevede che: “ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell’art. 35 del CCNL del 7.04.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi” dove per “posizione economica” deve intendersi la fascia retributiva.

Si precisa  anche che nel nuovo CCNL 2016-2018 del personale del comparto della Sanità, l’art. 58, comma 7, (Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato), con formula ampia e generale, si dispone che “In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima Azienda o Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.”

Si ritiene pertanto che, in applicazione di tale ultima disposizione contrattuale, i periodi lavorativi già resi da lavoratori nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, con lo stesso ente e con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, possano essere fatti valere e computati ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 3 del CCNL del 10.4 2008 poco sopra menzionato.



Tags


Social