Infermiera non vaccinata in aspettativa: illegittima la sospensione

Il Tribunale di Milano, con una recente sentenza, ha dichiarato illegittima la sospensione di un'infermiera non vaccinata perché già in aspettativa. 

Il provvedimento è avvenuto subito dopo uno precedente, con cui la dipendente è stata messa in aspettativa non retribuita ai sensi della 104/1992. 

Stante l’ordinanza del giudice, non é possibile sospendere il dipendente che è già stato sospeso per altri motivi. La normativa che impone l'obbligo vaccinale ai sanitari presuppone infatti il concreto svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei destinatari.

In sintesi, il ricorso è stato presentato da un'infermiera, in servizio dal 3 settembre del 1990 e che ha ottenuto dall'Inps il 6 settembre del 2021 la collocazione in aspettativa retribuita biennale in base alla legge 104/92. 

Il 14 settembre 2021, otto giorni dopo la collocazione in aspettativa retribuita, viene raggiunta dalla sospensione da parte del proprio datore di lavoro del diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali perché non vaccinata, con la precisazione che in relazione a detto periodo non le sarebbe spettata la retribuzione o altro compenso.

L’infermiera ricorre al Tribunale di Milano con istanza 700 c.p.c, avverso il provvedimento di sospensione perché viola l'art. 4 del DL n. 44/2021 ed é incostituzionale per violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione e chiede che venga dichiarata l'illegittimità della sospensione messa in atto dal datore di lavoro e  che lo stesso venga condannato alla reintegra della posizione previdenziale sospesa, alla corresponsione di tutte le mensilità d'indennità di aspettativa non percepite fino al reintegro o, in via subordinata, al risarcimento dei danni patiti pari alla somma dell'indennità di aspettativa che avrebbe percepito. 

Il Tribunale accoglie il ricorso ritenendolo in parte fondato e quindi va parzialmente accolto. Nella sentenza, viene evidenziato che dalla lettura degli articoli 4 e 6 del Dl n. 44/2021 emerge che la sospensione presuppone, al momento della sua adozione, lo svolgimento in concreto delle prestazioni professionali da parte del soggetto che astrattamente rientra tra i soggetti destinatari dell'obbligo di vaccinazione.

Nel caso specifico la ricorrente, era già stata collocata in aspettativa retribuita per due anni ai sensi della legge 104/92. L'aspettativa quindi era stata chiesta e ottenuta prima del provvedimento di sospensione. Il provvedimento di sospensione irrogato per la mancata vaccinazione dell'infermiera quindi si sovrappone a un altro provvedimento di sospensione.

Il Tribunale, quindi, dichiara il provvedimento sopravvenuto di sospensione illegittimo per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e alla ricorrente devono essere corrisposte le mensilità relative alla indennità di aspettativa non corrisposte.

Si allega in pdf la sentenza del Tribunale di Milano.



Allegato: Tribunale Milano sentenza


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