Un po’ di luce sembra arrivata sulle modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge 104/1992 nella versione “allargata” contenuta nel Decreto “Cura Italia”. Nei giorni scorsi si sono espressi alcuni interpreti istituzionali, i quali hanno chiarito aspetti importanti sull’applicazione della disposizione.
L’articolo 24 del Dl 18/2020 ha incrementato di ulteriori 12 giorni
i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992
nei mesi di marzo e aprile 2020.
Un primo dubbio riguardava la quantificazione dell’incremento,
vale a dire se i 12 giorni erano riferiti a ciascuno dei mesi di marzo
e aprile ovvero fossero riconosciuti per il bimestre. In verità, a
fronte di una diversa interpretazione della relazione tecnica al
decreto rispetto a quella illustrativa, è arrivato il messaggio Inps
n. 1281 del 20 marzo scorso (si veda Il Quotidiano degli enti locali e
della Pa del 23 marzo), il quale chiarisce che i permessi sono «6 + 12
per marzo e aprile». Nello stesso senso si è espresso anche l’Ufficio
per le politiche in favore delle persone con disabilità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, puntualizzando anche che «i
giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma
possono essere utilizzati anche ad aprile 2020». Se questa tesi può
essere accolta per l’incremento dei 12 giorni, per i 3 giorni di
permesso originariamente previsti dalla legge 104/1992 per ogni mese è
sempre stato affermato il contrario.
Un altro aspetto riguardava la fruibilità a ore dell’aumento dei
permessi previsto con il decreto 18/2020. In verità la norma in
materia rimette alla contrattazione collettiva la disciplina di
questa possibilità. É’ evidente che, in questo contesto, i
contratti nulla prevedono per gli ulteriori 12 giorni ma si limitano a
stabilire che gli ordinari 3 giorni di permesso possono essere fruiti
anche in modalità oraria nel numero massimo di 18 ore mensili. Sia
l’Inps che l’Ufficio della Presidenza del Consiglio, probabilmente
spinti dal contesto, hanno abbracciato una tesi estensiva e, quindi,
anche i 12 giorni sono fruibili a ore. Si ricorda che l’Aran, con il
parere CFL11A, si è espressa negando la possibilità del frazionamento
a minuti.
I due interpreti hanno riconosciuto la possibilità di
fruire dell’incremento dei 12 giorni anche ai dipendenti che siano
loro stessi disabili. Il decreto «Cura Italia» fa espresso riferimento
ai permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992,
e, quindi, per il dipendente che assiste il disabile. I permessi per i
lavoratori disabili sono contenuti nel comma 6 dello stesso articolo
33, ma questo comma rinvia al precedente comma 3. Da questo scaturisce
la possibilità di fruire dell’incremento anche per il dipendente disabile.
Da ultimo è stato chiarito da parte dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che l’incremento dei permessi segue le regole ordinarie. Questo significa che se un dipendente assiste più di una persona disabile, come in passato aveva diritto a moltiplicare i permessi dei 3 giorni, così oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite. Questa posizione risulta confermata dall’Inps, con la circolare n. 45 del 25 marzo scorso. In quest’ultima, sempre in applicazioni delle disposizioni generali, viene ribadito che, in caso di part time, i permessi in questione, compresi i 12 giorni di incremento, vanno riprorporzionati se fruiti a ore ( non per il personale del comparto sanità che non fruisce di tale diritto ad ore ma solo a giorni ) ovvero anche nell’ipotesi di fruizione a giorni, ma solo nei casi di part time verticale o misto.