Bonus Baby Sitter e centri estivi cumulabile con il congedo Covid: novità INPS

Bonus baby sitter e centri estivi cumulabile in parte con il congedo Covid: l’INPS apre alla possibilità di fruizione di ambedue le misure, ma a specifiche condizioni.

È la circolare n. 73 del 17 giugno 2020 a fornire ulteriori chiarimenti sul bonus baby sitter e sul rimborso per i centri estivi, ulteriore modalità di fruizione del contributo fino a 2.000 euro potenziato con il decreto Rilancio.

L’apertura dell’INPS consentirà alle famiglie di richiedere ed utilizzare entro il 31 luglio 2020 il bonus per i centri estivi o, a scelta, i voucher baby sitter. Qualora siano già stati riconosciuti fino a 15 giorni di congedo parentale straordinario, sarà assegnato un importo pari a 600 euro (1.000 euro per personale sanitario, sicurezza e soccorso impegnato nell’emergenza coronavirus).

In sintesi, la circolare INPS del 17 giugno 2020 riconosce due discipline diverse per il “vecchio bonus” ed i congedi previsti dal Cura Italia, e le nuove misure introdotte dal decreto Rilancio, anche tenuto conto dell’ampio numero di contribuenti che hanno manifestato la volontà di accedere al bonus per i centri estivi.

La circolare n. 73 specifica che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti.

Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

Niente bonus se l’altro genitore è in congedo o disoccupato. Parziale compatibilità con la cassa integrazione

Il bonus baby sitter e centri estivi non potrà essere richiesto se l’altro genitore è in congedo Covid, disoccupato, non lavoratore, o percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASPI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

Per chi è in cassa integrazione, l’INPS specifica che l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Se il genitore è invece beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Compatibilità piena, invece, tra bonus e smart working, considerando che il lavoro agile è divenuto la modalità di ordinaria svolgimento della prestazione lavorativa per molte imprese, di modo da limitare spostamenti e rischio contagio dei propri dipendenti.


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