Assunzioni del personale e progressioni verticali

Con l’art. 3 del dl 80/2021, convertito in legge 113/2021, sono state innovate le modalità riferite alle progressioni di carriera verticale (passaggio di categoria o aerea).

Le stesse, a parere del Dipartimento Funzione Pubblica n.0066055 del 6.10.2021 (sotto riportato) possono essere effettuate anche se concorre un solo dipendente.

Il parere del Dipartimento della Funzione pubblica mette in evidenza l’ampiezza dell’autonomia lasciata alle singole amministrazioni nella regolamentazione di questa disposizione innovativa e ne spiega le motivazioni, mettendola direttamente a confronto con le scelte contenute nel patto sul lavoro pubblico tra Governo sindacati dello scorso mese di marzo.

La nuova previsione normativa è volta a delineare una disciplina idonea a valorizzare le professionalità interne alla pubblica amministrazione, senza rinunciare al rigore che necessariamente deve connotare uno sviluppo di carriera. 

Si mette in evidenza come la norma, a differenza delle regole precedentemente in vigore, vuole “valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale è idonea e parimenti efficace nell’assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli”.

Siamo in presenza di una disposizione che lascia ampi margini di autonomia applicativa alle singole Amministrazioni e in particolare, esse “potranno programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini dell’accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l’accesso all’area dall’esterno (lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale) ritenuti maggiormente utili ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione”. 

Queste regole possono essere utilizzate anche per le progressioni verticali nella categoria D a Ds.

Il parere della Funzione Pubblica indica che la eventuale presenza di una sola domanda non preclude il ricorso a questo istituto: si deve infatti ritenere che “una circostanza organizzativa di carattere oggettivo non possa comportare, di per sé, la disapplicazione di una previsione normativa finalizzata a valorizzare il personale interno e che non contempla in tal senso limitazioni”.

Le amministrazioni anche in tali situazioni potranno dare applicazione alla norma alla luce di quanto sopra descritto in modo da garantire l’effettività della processo selettivo anche nei casi di potenziale unico candidato”.

Si deve sottolineare che il parere non contiene indicazioni sulla modalità di calcolo del 50% delle assunzioni che devono essere effettuate all’esterno, con riferimento in particolare al fatto se esse devono essere calcolate per categoria o complessivamente.

Nel merito, invece, delle assunzioni del personale, si ricorda che le condizioni che legittimano le amministrazioni alla effettuazione di assunzioni di personale, fermo restando che occorre ricordare che esse devono essere previste nel programma del fabbisogno del personale dell’anno.



Allegato: Parere Ministero Funzione Pubblica in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree


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