15 ottobre 2021, superamento del lavoro agile (smart working) per i dipendenti pubblici

15 ottobre 2021, data che ha consentito il superamento del lavoro agile come modalità ordinaria anche prima della cessazione della condizione di emergenza e sono state assegnate due settimane a tutte le singole amministrazioni per la sua attuazione. 

Le Amministrazioni sono tenute, comunque, a continuare a garantire ai dipendenti definiti “fragili” lo svolgimento del lavoro in modalità agile e possono prevedere la sua continuazione nel rispetto dei rigidi vincoli dettati dallo stesso Decreto sul superamento del lavoro agile, che applica le indicazioni dettate dal DPCM dello scorso 24 settembre che stabilisce che in tutte le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 15 ottobre, “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA è quella svolta in presenza”. È stato adottato in considerazione del miglioramento dell’andamento epidemiologico.

Siamo quindi dinanzi al ritorno al lavoro in presenza e nella sede ordinaria come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa regola si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, anche alla sanità

Nel merito dell’attuazione del decreto è necessario che tutte le pubbliche amministrazioni adottino entro i 15 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto “le misure organizzative previste dal medesimo decreto per il rientro in presenza del personale dipendente”.

Il decreto prevede che non è certamente una competenza assoluta degli organi di governo nella adozione di queste misure, essa è attribuita ai “dirigenti responsabili” di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale sovraordinata. 

Le singole amministrazioni, invece, sono tenute a valutare se sia opportuno dettare delle linee guida unitarie che realizzino il risultato di dare omogeneità alle scelte che devono essere effettuate da parte dei singoli dirigenti o responsabili. 

Nell’attuazione del rientro presso le sedi, le amministrazioni devono garantire, da subito, la presenza in servizio del personale preposto al servizio dell’utenza, anche se non impegnati direttamente in attività di sportello. 

Da ciò si desume che sempre entro i 15 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, potranno rientrare non tra i primi i dipendenti degli uffici che svolgono attività che non sono dirette all’esterno, quali ad esempio il personale, il provveditorato, la ragioneria, l’economato, le manutenzioni, area tecnica.

Nell’attuazione della ripartenza a pieno regime, gli enti possono prevedere “la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza e anche mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni”. 

Quindi, si possono riorganizzare gli orari e si possono usare piattaforme digitali che evitino il contatto diretto. Si deve aggiungere che anche la programmazione degli appuntamenti con gli utenti è un istituto che può continuare ad essere utilizzato come modalità ordinaria.

Le amministrazioni, stante le norme dettate dal decreto, possono prevedere una ampia flessibilità negli orari di entrata e di uscita del personale; tali fasce possono essere più ampie di quelle ordinariamente previste, così da ridurre la pressione sul trasporto pubblico locale. 

Si può anche andare in deroga “alle modalità previste dai contratti collettivi”, il provvedimento richiama comunque al “rispetto del sistema di partecipazione sindacale”.

Al riguardo occorre ricordare che “i criteri per la individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita” sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, con vincolo a contrattare e non a contrarre. E che “l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro” è oggetto di informazione preventiva e di eventuale confronto su richiesta delle singole organizzazioni sindacali o anche RSU.

Il decreto indica, anche, le condizioni per potere comunque svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, una deroga avente un carattere eccezionale cui si potrà dare corso nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto. 

Tali prestazioni di lavoro agile sono previste nelle more della disciplina che dovrà essere dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi che dovranno essere indicati nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, documento in cui confluisce il POLA (Piano Operativo per il Lavoro Agile).

Le condizioni definite dal decreto per il prosieguo del lavoro agile sono le seguenti:

  1. non si deve in alcun modo recare un pregiudizio o “ridurre la fruizione dei servizi” che vengono erogati agli utenti. 

  2. deve essere assicurata la rotazione del personale, garantendo che comunque per ogni singolo dipendente la parte prevalente della prestazione sia svolta in presenza;

  3. le amministrazioni devono dotarsi di “una piattaforma digitale o di un i cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni”;

  4. le stesse amministrazioni devono mettere in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro”. 

  5. definire “un piano di smaltimento del lavoro arretrato” che sia stato eventualmente accumulato;

  6. sottoscrivere un accordo individuale, in cui occorre dare corso alla assegnazione di obiettivi relativi a questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con il vincolo della sua misurazione; individuare l’arco temporale entro cui il dipendente deve svolgere la sua prestazione, con la indicazione delle “eventuali fasce di contattabilità” e del periodo in cui si ha diritto alla disconessione. Degli esiti della misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi si deve tenere conto “ai fini del proseguimento” di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Viene aggiunto che gli specifici accordi individuali stipulati prima della entrata in vigore del decreto “restano validi”, ma solo se rispettano le “condizionalità” previste dal decreto ovvero se vengono adeguati rispetto alle sue previsioni;

  7. prevedere che i dirigenti responsabili dei procedimenti e coloro che sono “titolari di funzioni di organizzazione e di coordinamento e controllo devono svolgere la propria prestazione lavorativa in presenza, quanto meno in misura “prevalente”;

  8. dare corso alla “rotazione del personale impiegato in presenza”, nel rispetto delle previsioni di carattere sanitario.

Per l’attuazione del decreto, quindi per il rientro in presenza dei dipendenti pubblici, il Ministro per la Pubblica Amministrazione detterà linee guida che, per l’accordo individuale e la rotazione, saranno oggetto di preventivo confronto a livello nazionale con i soggetti sindacali.

Il decreto non menziona i lavoratori definiti “fragili”

Necessita ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 133/2021, per come spiegato dalla Funzione Pubblica “i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Per cui si deve assumere che gli enti debbano comunque garantire questa forma di tutela e che essa prevale sulle indicazioni dettate dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Ed infine, il decreto impegna le amministrazioni ad elaborare “piani di spostamento casa-lavoro” in modo da attenuare la pressione sui trasporti pubblici locali. 




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