FIALS - diffida accordo integrativo 20.07.2022

L'O.S. FIALS, nell'aver preso attenta visione dell'accordo richiamato in oggetto e sottoscritto fra le parti, datoriale e sindacale, in occasione dell'ultima seduta trattante tenutasi lo scorso 20 luglio, ritiene doveroso ravvisare delle palesi ed inspiegabili irregolarità concernenti le ulteriori progressioni economiche orizzontali anno 2022, contrastanti con la vigente normativa in materia di primo livello, ovvero:

1. È totalmente arbitrario stabilire la decorrenza dal 01.07.2022 ed è incoerente ed infido asserire come riportato nel verbale dell'ultima seduta che "è stata adottata la medesima metodologia, che le regole non si possono cambiare, che trattasi della conclusione di accordi precedenti e che comunque è stata allargata la platea dei potenziali beneficiari". Intanto, come si può ben rilevare nei precedenti accordi del 06.03.2019 e del 22.12.2020 per il biennio 2020-2021 in riferimento alle progressioni economiche orizzontali è stata correttamente indicata la decorrenza rispettivamente dal 01.01.2020 e dal 01.01.2021, con riguardo alle richiamate regole ovvio che si possono rimodulare, come è altrettanto lapalissiano che ogni accordo integrativo può essere correlato ad altri, precedenti o successivi che essi siano, ma permane la sua esclusiva ed indipendente applicazione. 

Inoltre, il fatto che la data del 01.07.2022 possa ampliare i potenziali aventi diritto, ammesso che trovi un reale e significativo riscontro, viene smentito dalla previsione di altri criteri che invece potenzialmente escludono ingiustamente altre percentuali di lavoratori e comunque non giustifica e non ammette la mancata erogazione retroattiva a decorrere dall'inizio dell'anno di riferimento bensì solo dalla data decisa nell'accordo integrativo aziendale in essere, in quanto tutto ciò confligge gravemente con quanto disciplinato e, ad oggi, ancora vigente all'art. 3 comma 1 del CCNL Comparto Sanità del 10.04.2008 che recita: "Ai fini della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell’art. 35 del CCNL 7.4.1999, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.";

 

2. È assolutamente illegittimo stabilire fra i criteri di inclusione il requisito di "essere di ruolo alla data del 01.07.2022 con una anzianità di servizio addirittura pari ad almeno 2,5 anni e soltanto presso l'ASST Rhodense o in Aziende in essa confluite", in quanto il riferimento normativo, sopra citato, stabilisce solo il generico possesso di almeno 24 mesi (2 anni) quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento quindi sicuramente non almeno 30 mesi (2,5 anni) e maturato non soltanto presso il proprio attuale datore di lavoro che espleta le progressioni economiche orizzontali bensì anche presso altri eventuali pregressi enti della pubblica amministrazione;

 

3. È pienamente improprio inserire quale ulteriore criterio di inclusione "l'essere in possesso di almeno 16 mesi di effettivo servizio nel biennio precedente alla data del 01.07.2022 al netto di assenze per malattie, congedi 104/1992 ed aspettative a vario titolo" che, nella seconda e terza fattispecie, configurano una discriminazione inaccettabile, considerato che la presente normativa, sopra esposta, stabilisce solo il generico possesso di almeno 24 mesi (2 anni) quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento e non entra certo nel merito dell'effettivo servizio svolto, fermo restando che tale requisito può essere eventualmente previsto in termini meritocratici per assegnare maggior punteggio ai fini della graduatoria ma sicuramente non può essere posto quale criterio di inclusione/esclusione.

A tal proposito, si tiene anche ad evidenziare come riguardo l'effettiva presenza in servizio né si esplicita quali sono gli istituti di equiparazione ricompresi e quali no che comportano una decurtazione nella contabilizzazione del periodo lavorato né viene fatto riferimento ad un qualche altro accordo se non nel caso della incentivazione economica (performance organizzativa) che rimanda, al pregresso accordo contrattuale del 18.12.2017 per nulla esaustivo/dirimente e, fra l'altro, già scaduto dunque da ridefinire;

 

4. Assolutamente inopportuna la previsione di escludere a prescindere coloro i quali hanno conseguito la progressione economica orizzontale successivamente al 31.12.2018, per il semplice fatto che sempre nella corretta osservanza dell'art. 3 comma 1 del CCNL Comparto Sanità del 10.04.2008 si parla di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi (2 anni), motivo per cui a quei lavoratori che hanno goduto dello scatto di fascia durante il biennio 2019-2020 non gli può essere preclusa la possibilità di concorrere insieme a tutti gli altri mentre vi è facoltà di individuare possibili parametri di preferenza che agevolino coloro i quali non godono delle progressioni economiche orizzontali da maggior tempo

 

Per tutti i motivi, sopra argomentati, la FIALS diffida codesta Amministrazione dal dare seguito all'accordo menzionato in oggetto, invitandola a rettificare i contenuti sopra analizzati, difformi alla corrente normativa di riferimento, fornendo debito riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente nota sindacale, rammentando che una contrattazione nazionale di primo livello non può mai essere declinata in modo più restrittivo nella contrattazione decentrata di secondo livello, diversamente si procederà ad adire le vie legali rivolgendosi alle autorità preposte per impugnare un accordo illecito sotto svariati ed eterogenei profili. 

           

Dott. Nobile Mauro

Dirigente Territoriale FIALS

ASST Rhodense


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