Sospensione dei termini del procedimento disciplinare alla luce del Decreto "Cura Italia"

L'art. 103 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) ha disposto che, in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti o principiati alla data del 23 febbraio 2020, non si tenga conto, al fine del computo dei termini procedimentali, dell'arco temporale intercorrente tra tale data ed il 15 aprile 2020.

Nella medesima disposizione, viene altresì regolamentata la proroga di validità di un'ampia tipologia di provvedimenti amministrativi e disciplinata l'esclusione dalla sospensione dei termini di talune tipologie di procedimenti (relativi a stipendi, pensioni, emolumenti di varia natura, indennità contributi e sovvenzioni di vario genere).

Si segnala che il quinto comma dell’art. 103 in materia di “procedimento disciplinare nelle pubbliche amministrazioni”, stabilisce che i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero quelli avviati dopo tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

La disposizione in parola ha quindi lo scopo, evidente e precipuo, di allineare anche l'attività connessa alla gestione della leva al generale rallentamento di tutta la gestione delle ordinarie attività della pubblica amministrazione in costanza della grave emergenza epidemiologica in atto: ciò appare doveroso ancor prima che giustificato alla luce della struttura stessa del procedimento disciplinare che, in quanto attività cadenzata da termini, taluni dei quali perentori e stabiliti a pena di decadenza, sarebbe andata senza dubbio incontro ad inevitabili decadenze.

Si considerino innanzitutto i termini iniziali e finali del procedimento, che postulano la redazione e la notifica della contestazione di addebito, quale atto iniziale della sequenza disciplinare, ovvero l'adozione del provvedimento sanzionatorio, come stabiliti, rispettivamente, dall'art. 55 bis secondo e quinto periodo.

Nondimeno, la piena difesa del dipendente, anche mediante l'accesso agli atti del procedimento, previsto dal quarto periodo del ripetuto art. 55 bis, oggi sarebbe gravemente compresso dai provvedimenti di natura emergenziale che limitano ai soli casi indifferibili la presenza fisica (di addetti ed utenti) negli uffici pubblici. Ciò massimamente ove si tenga conto che, una volta che ai sensi dell'art. 87 comma 1 del d.l. n. 18/2020, il lavoro agile è divenuto modalità ordinaria di prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione, sarebbe oltremodo complesso assicurare l'esame del fascicolo all'incolpato, al proprio difensore o delegato, tenuto conto che potrebbero essere limitate le ipotesi in cui il fascicolo disciplinare sia effettivamente dematerializzato ed accessibile da remoto, senza accesso fisico presso l'ufficio.

Sempre nell'ottica della tutela del contraddittorio, sarebbe vieppiù complesso assicurare l'espletamento della modalità ordinaria dell'estrinsecazione del diritto di difesa dell'incolpato tramite l'audizione, a meno di non estendere, in analogia a quanto previsto dall'art. 83 comma 7 del d.l. n. 18/2020, anche al procedimento disciplinare, la possibilità di utilizzare “...collegamenti da remoto” per svolgere comunque la seduta di audizione, non volendo restringere il diritto di difesa al solo deposito di memorie da parte dell'incolpato.

Per quanto attiene poi ad una lettura più precipuamente tecnica della norma in esame, il congegno giuridico cui ha fatto ricorso l'Esecutivo è quello della sospensione dei termini, in riferimento sia ai procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (cui il legislatore dell'urgenza ha fatto presumibilmente riferimento in quanto data di emanazione del d.l. n. 6/2020, di adozione delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19), sia a quelli avviati successivamente.

Invero, sia per individuare la prima categoria di procedimenti, sia per la seconda, il dato cui far riferimento è la contestazione di addebito che determina la pendenza dell'azione disciplinare, costituendone l'atto di avvio.

Sembra quindi ragionevole ritenere che tutta la fase antecedente, scandita da termini non perentori, sia rimasta esclusa dalla sospensione in ragione della natura non decadenziale di essi. In particolare ci si riferisce al termine, stabilito dal primo periodo dell'art. 55 bis comma 4, di dieci giorni in cui il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente è tenuto a segnalare i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale termine, alla luce del successivo comma 9 ter dell'art. 55 bis, non è infatti da ritenersi perentorio, ferma comunque la necessità di provvedervi in maniera tempestiva, sì da non ledere le prerogative difensive dell’incolpato.


Tags


Social