Siglata l’ipotesi di integrazione dell’accordo quadro sulle aree della Dirigenza.

E’ stato sottoscritto nella giornata del 29 dicembre 2021 l’accordo quadro per la definizione delle Aree contrattuali per la dirigenza. 

Il testo contrattuale, che integra il CCNQ del 3 agosto 2021 e con il quale si chiude la definizione degli ambiti contrattuali per il triennio 2019-2021, conferma l’attuale composizione delle Aree di contrattazione della dirigenza.

L’ipotesi diverrà operativa a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNQ che avverrà a conclusione della fase di controllo prevista dalla normativa vigente – un iter purtroppo farraginoso che dura all’incirca tre mesi -.

Un accordo reso possibile con un emendamento alla legge di bilancio 2022 che mantiene perlomeno nella tornata contrattuale 2019-2021, la Dirigenza PTA del SSN nelle Funzioni Locali. 

L’accordo siglato accelera l’avvio della stagione contrattuale per la dirigenza di tutta la Pubblica Amministrazione.

Inoltre gli effetti hanno ricadute sulla validazione definitiva della precedente rilevazione delle deleghe e l’attuale ripartizione delle prerogative sindacali che costituisce un automatico risultato della firma odierna.

Non ultimo viene ribadita l’autonomia della Dirigenza sanitaria, diversa e distinta dalle altre Dirigenze che hanno trovato anch’esse collocazione distinta, autonoma e indipendente.

Adesso non ci sono più impedimenti all’apertura delle trattative per i rinnovi dei Contratti di lavoro, scaduti da tre anni, a cominciare dall’emanazione degli atti di indirizzo per la Dirigenza.


Si riporta il testo dell’Ipotesi dell’Accordo firmato  

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE AREE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 7 DEL CCNQ 3 AGOSTO 2021 

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto, nel dare attuazione alla previsione di cui all’art. 7, comma 2 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021, definisce la composizione delle Aree di cui al citato art. 7. 

2. Nel presente testo il “CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021” viene indicato come CCNQ 3/8/2021 

ART. 2

Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: 

A) Area delle Funzioni centrali; 

B) Area delle Funzioni locali;

 C) Area dell’Istruzione e della ricerca; 

D) Area della Sanità. 

2. L’area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3 del CCNQ 3/8/2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all’art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3/8/2021. 

3. L’area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e provinciali. 

4. L’Area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ 3/8/2021. 2 

5. L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3. 

ART. 3

Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute all’art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione stipulato in data 13 luglio 2016.


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