Sanita’, la stabilizzazione dei dirigenti assunti ex art. 15-septies del decreto 502/1992

Rimane sempre vivo ed attuale il dibattito sulla stabilizzazione dei dirigenti assunti ex art. 15-septies del decreto 502/1992. Tante le controversie e le posizioni di diverse Aziende ed Enti del SSN che negano tale stabilizzazione diversamente da altre.

Il recente articolo di Stefano Simonetti, cultore del diritto sanitario, è servito ad approfondire tale tematica da noi condivisa e ripresa di seguito.

“In tutti i comparti del pubblico impiego è prevista la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato per particolari esigenze e con limitazioni percentuali. Per la Sanità tale possibilità è disciplinata dall’art. 15-septies del d.lgs. 502/1992, novellato nel 1999 dal d.lgs 229/1999, il cosiddetto decreto Bindi. 

Gli incarichi e i contratti disciplinati da quella norma del d.lgs. 502/1992 costituiscono uno strumento cui le Direzioni aziendali ricorrono nei casi di elevata difficoltà di reclutamento di profili dirigenziali o quando è sottesa al contratto una valutazione di valenza strategica; e in quest’ultima accezione rientrano scenari di ogni tipo non sempre e non tutti pienamente cristallini. Uno degli aspetti di maggiore criticità è quello delle modalità di individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico. La norma-madre al comma 5 afferma solo che “gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali”, per cui abbiamo venti modelli regionali per le selezioni e non tutti omogenei. Le differenziazioni sono state notevoli e spesso la scelta è stata basata sull’intuitus personae neanche troppo mascherato tanto da indurre il legislatore nazionale a precisare che “gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” (art. 1, c. 1 della legge 114/2014 in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo).

Le aspettative dei diretti interessati ad una normalizzazione del rapporto di lavoro sono soggette ad un quesito fondamentale: i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali assunti con l’art. 15-septies possono beneficiare sella stabilizzazione diretta di cui all’art. 20, comma 1 della legge 75/2017?

Non risulta alcuna indicazione della Funzione pubblica o delle Regioni riguardo all’esclusione dei 15-septies dalle procedure di stabilizzazione

Ricordo però che il MEF fece escludere la dirigenza PTA – tutta, però – dalle stabilizzazioni di cui alla legge 125/2012 disciplinate dal DPCM del 6.3.2015. 

Dal punto di vista giuridico, il contratto ex 15-septies è un contratto a tempo determinato a tutti gli effetti ma, probabilmente, le perplessità sono correlate al possesso del requisito di cui al punto b) del comma 1 del citato art. 20 e cioè che “sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione”. 

Sulla questione si è formata una certa giurisprudenza e, ad esempio, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, con sentenza n. 2088/2020 del 9.7.2020 ha respinto il ricorso di un interessato difettava del requisito sub b), in quanto la sua assunzione era avvenuta previa procedura selettiva che non rivestiva alcun carattere concorsuale, non implicando alcuna prova per i candidati ma solo una valutazione dei curricula, e non conducendo ad alcuna graduatoria finale ma alla nomina, avente sostanzialmente carattere fiduciario, del dirigente a tempo determinato. Conclude il Tribunale che il ricorrente potrebbe tutt’al più rientrare tra i soggetti cui fa riferimento nella stessa disposizione il comma 2 che prevede non la stabilizzazione diretta ma una riserva di posti in un concorso pubblico per titoli ed esami.

Si potrebbe, quindi, ritenere che la stabilizzazione in esame possa essere attivata – e si ricorda che non è obbligatoria ma è a discrezione dell’azienda o ente – soltanto se viene dimostrato che la selezione era fondata su prove concorsuali e criteri assimilabili a quelle del concorso pubblico. Solo per completezza, si riportano i criteri presenti in alcuni recenti bandi, anche attualmente aperti, dove si può verificare la estrema eterogeneità di comportamenti di cui si diceva sopra:

  • Bando A (Regione Sicilia) = “Il conferimento avverrà tramite procedura di comparazione dei curricula professionali e del colloquio” senza alcuna definizione di una graduatoria;

  • Bando B (Regione Campania) = si prevede una “una pubblica selezione, per titoli e colloquio” con la formazione di una graduatoria;

  • Bando C (Regione Lombardia) = “La commissione ….. accerta preliminarmente il possesso dei requisiti e seleziona una rosa di candidati idonei sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, predisponendone l’elenco in ordine alfabetico”;

  • Bando D (Regione Lazio) = “è indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami” con una prova scritta, eventualmente da effettuarsi con quesiti a risposta sintetica;

  • Bando E (Regione Emilia-Romagna) = “ad esito della valutazione comparata dei Curricula, potrà essere chiesto di sostenere un eventuale colloquio tendente a verificare la specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico, come in premessa specificato. …. La Commissione formulerà la rosa degli idonei ….. all’interno della quale il Direttore generale effettuerà la scelta del candidato cui affidare l’incarico”.

In conclusione, sembra di poter ritenere che vige il caos più assoluto e la possibilità di stabilizzare un dirigente amministrativo, un ingegnere o un avvocato a tempo determinato va accuratamente vagliata alla luce delle considerazioni effettuate”.



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