Relazioni sindacali ed rsu, ulteriori orientamenti applicativi dell’aran.

Con diversi pareri espressi dall’ARAN, ultimamente, vengono fornite importanti indicazioni in materia di relazioni sindacali ed in particolare:

  1. iI dipendente componente della RSU dimissionario viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista, anche se questo non ha ottenuto nessuna preferenza ed anche se ha cambiato organizzazione sindacale – parere ARAN CQRS 170 - parere ARAN CQRS 169 -;

  2. i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari sono concessi alle confederazioni sindacali, che possono cederli alle organizzazioni aderenti, anche se queste ultime non sono rappresentative; parere ARAN CQRS 168;

  3. i permessi per le RSU vanno utilizzati da tale organismo e, solo in assenza di una specifica regolamentazione, possono essere richiesti dai singoli, nel qual caso è opportuno che le amministrazioni informino gli altri componenti; parere ARAN CQRS 158;

  4. le prerogative sindacali non possono essere negate per ragioni di servizio, il che può invece realizzarsi per i permessi. Al momento della richiesta di permesso si deve indicarne la tipologia, ma non occorre riassumere i motivi che sono alla base. parere ARAN CQRS 157 e parere ARAN CQRS 156.

Riguardo al punto 1., l’ARAN sottolinea che:

  • Il dipendente componente la RSU dimissionario è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista e non importa che non abbia ottenuto preferenze. La materia è disciplinata dall’articolo 7, comma 2, del CCNQ del 7.8.1998, per come modificato dall’ex art. 7, comma 2, del CCNQ del 07.08.1998, come modificato art. 3 del CCNQ del 09.02.2015.

Tale disposizione non pone come condizione che il dipendente abbia riportato qualche preferenza nella elezione.

Si riporta integralmente pare ARAN CQRS170

Domanda: Un componente della RSU dimissionario può essere sostituito da un dipendente appartenente alla medesima lista ma che ha riportato zero preferenze? 

Risposta: L’art. 7, comma 2, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, come rinovellato dall’art. 3 del CCNQ del 9 febbraio 2015, prevede che, in caso di dimissioni di uno dei componenti della RSU, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Al riguardo, si evidenzia che il regolamento elettorale non richiede obbligatoriamente l’espressione di una preferenza ma tende a privilegiare il voto di lista. Pertanto, la circostanza che il primo dipendente utile tra i non eletti appartenente alla medesima lista del componente dimissionario non abbia riportato alcuna preferenza non rileva a tali fini.


  • Il componente la RSU che si dimette è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista, anche se nel frattempo questo dipendente ha aderito ad un’altra organizzazione sindacale. Alla base di questa considerazione vi sono le seguenti due indicazioni:
    1) Il CCNL 7.8.1998 non prescrive alcun vincolo di appartenenza ad una specifica organizzazione sindacale come elemento essenziale per potere essere eletto nella RSU. Dal che ne deriva come conseguenza che non vi sono effetti a seguito degli “eventuali mutamenti legati all’appartenenza a singole sigle sindacali dei suoi componenti”. Anche in questo caso si applica il principio dell’assenza di un “vincolo di mandato”;
    2) La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 3545/2012 ha stabilito che “i lavoratori una volta eletti non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell’intera collettività dei dipendenti aziendali. E tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quale che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, che nel caso in cui aderisca ad altro sindacato”.

Si riporta integralmente parere ARAN CQRS169

Domanda: Un componente della RSU, decaduto in quanto posto in quiescenza, può essere sostituito con il primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista anche se quest’ultimo risulta ora affiliato ad altro sindacato?

Risposta: Il regolamento per la disciplina delle elezioni dell’organismo di rappresentanza dei lavoratori, di cui all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, nulla prevede in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per effetto della sua cancellazione dal sindacato nelle cui liste è stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione sindacale. Analoga considerazione vale per i candidati non eletti che rimangano, quindi, possibili subentranti nel caso di dimissioni o di decadenza dell’eletto della stessa lista. Peraltro, come chiarito anche nella circolare Aran n. 1 del 2018 (parte B § 6) non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Conseguentemente, poiché la RSU è organismo collegiale unitario, nessuna implicazione può derivare da eventuali mutamenti legati all’appartenenza a singole sigle sindacali dei suoi componenti (o dei possibili subentranti) i quali rappresentano i lavoratori - senza vincolo di mandato - indipendentemente, come detto, dall’iscrizione ad una organizzazione sindacale e a prescindere dalla lista nella quale sono stati eletti.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione sez. lavoro nella sentenza n. 3545 del 7 marzo 2012 chiarisce che “I lavoratori una volta eletti, pertanto, non sono più legati al sindacato nelle cui liste si sono presentati alle elezioni, ma fondano la loro carica sul voto, universale e segreto, dell'intera collettività dei dipendenti aziendali. E tale fondamento permane anche se il lavoratore si dimette dal sindacato nelle cui liste si è presentato e quale che siano le sue successive decisioni (tanto nel caso in cui non aderisca ad alcun sindacato, che nel caso in cui aderisca ad altro sindacato”.

Riguardo al punto 2., l’ARAN sottolinea che:

I permessi spettano alle confederazioni sindacali, che possono cederli alle organizzazioni sindacali ad esse aderenti, anche se esse non sono rappresentative

La disposizione di riferimento è costituita dagli articoli 16, comma 6, e 43, comma 2, del CCNQ 04.12.2017.

La prima norma ricordata consente il cumulo dei permessi in modo che, nel tetto massimo del 15%, siano trasformati in assenze giustificate per l’espletamento del mandato o per la partecipazione ad organismi direttivi statutari. 

Essi sono calcolati e gestiti a livello nazionale. La seconda disposizione fissa “un primo livello di rappresentatività confederale, individuando come rappresentative (in quanto ammesse alla stipula dei CCNL) le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale del singolo comparto ad area”. Un elenco di tali confederazioni è contenuto negli allegati al CCNQ 19.11.2019.

Si riporta integralmente parere ARAN CQRS168

Domanda: Una organizzazione sindacale non rappresentativa ma aderente ad una confederazione rappresentativa ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, può fruire dei permessi ex art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari?

Risposta: L’art. 16, comma 6 del CCNQ 4 dicembre 2017 regola una particolare modalità di utilizzo dei distacchi ottenuti dal cumulo di permessi per l’espletamento del mandato consistente nella possibilità di trasformarli, nel limite massimo del 15% di essi, in permessi per l’espletamento del mandato e/o in alternativa in permessi per la partecipazione ad organismi direttivi statutari. Tali permessi sono gestiti a livello nazionale e sono attribuiti alle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (o alle organizzazioni sindacali rappresentative nel solo caso in cui non aderiscano ad alcuna confederazione), le quali possono utilizzarli in tutti i comparti o aree anche in favore di organizzazioni sindacali non rappresentative che siano ad esse aderenti.

Sotto tale profilo occorre precisare che l’art. 43, comma 2, definisce un primo livello di rappresentatività confederale, individuando come rappresentative (in quanto ammesse alla stipula dei CCNL) le confederazioni alle quali siano affiliate organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale del singolo comparto o area. Con riguardo alle prerogative sindacali, le confederazioni in parola sono indicate nella colonna di destra delle tavole da n. 3 a n. 7 e da n. 18 a n. 22 allegate al CCNQ 19 novembre 2019.

 

Riguardo al punto 3., l’ARAN sottolinea che:

I permessi che spettano ai componenti la RSU vanno di norma gestita dalla stessa e, solo in assenza di un regolamento, la fruizione può essere richiesta dai singoli componenti.

Esso aggiunge anche che appare opportuno che le amministrazioni, nel caso di richiesta da parte dei singoli componenti, avvertano gli altri, in modo che essi siano informati. Ovviamente, occorre comunque restare nel tetto massimo dei permessi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La materia è disciplinata dall’articolo 11, comma 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017, che per l’appunto stabilisce la competenza della RSU come soggetto unitario alla gestione dei permessi attribuiti alla stessa e chiarisce che anche le modalità di verifica della loro fruizione spetti sempre a questo organismo unitario. 

La corretta applicazione di questa disposizione suggerisce, quindi, che la materia sia oggetto di una specifica regolamentazione.

In assenza di tale disciplina, i permessi possono essere richiesti anche da parte dei singoli componenti. 

Suggerisce il parere Aran che in questi casi “potrebbe risultare utile inoltrare la comunicazione di autorizzazione del permesso sindacale richiesto dal singolo componente RSU anche agli altri componenti in modo che questi ultimi siano messi a conoscenza, di volta in volta, dell’utilizzazione del monte ore di permessi a loro disposizione”.

Si riporta integralmente parere ARAN CQRS 158:

Domanda: Nel caso di permessi richiesti da un componente della RSU il Responsabile del Servizio si deve limitare a verificare esclusivamente la capienza del relativo monte ore o deve, invece, assicurare un proporzionato utilizzo dello stesso tra tutti i componenti? Al termine della fruizione del permesso il componente RSU è tenuto a presentare un adeguato giustificativo che ne attesti il corretto utilizzo? 

Risposta: Per quanto attiene alla circostanza che il componente RSU richieda i permessi RSU autonomamente si osserva che l’art. 11, comma 2, del CCNQ del 4/12/2017 afferma che “il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è … da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito”. 

Conseguentemente in mancanza di un regolamento della RSU che disciplini le modalità di gestione del monte ore, i permessi RSU possono essere richiesti anche singolarmente da ciascun componente. In tali casi potrebbe risultare utile inoltrare la comunicazione di autorizzazione del permesso sindacale richiesto dal singolo componente RSU anche agli altri componenti in modo che questi ultimi siano messi a conoscenza, di volta in volta, dell’utilizzazione del monte ore di permessi a loro disposizione. Per quanto riguarda la verifica sul corretto utilizzo del permesso, spetta alla RSU intesa come organismo collegiale l’eventuale controllo sull’attività svolta mediante l’utilizzo dei permessi destinati alla stessa

Riguardo all’ultimo punto 4., l’ARAN sottolinea che:

  1. parere ARAN CQRS 157: Per ragioni di servizio non si possono negare le prerogative sindacali, mentre si possono differire i permessi per l’espletamento del mandato. 

Ci viene ricordato che “il distacco o l’aspettativa sindacale devono essere concessi”, ovviamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dal contratto nazionale.

Invece, sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 10, comma 7 del CCNQ del 4/12/2017 (richiamato anche nell’art. 13, comma 3 del medesimo CCNQ con riguardo ai permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari), “il datore di lavoro potrà rifiutare la concessione del permesso o per mancanza di ore disponibili o per esigenze di servizio che non consentano di garantire la funzionalità dell’attività lavorativa – in quest’ultimo caso nelle forme e modalità definite in contrattazione integrativa”;

  1. parere ARAN CQRS 156: Le richieste di permesso per ragioni sindacali devono indicare la tipologia, così da consentire alle amministrazioni il necessario controllo, mentre non è necessario indicare le specifiche motivazioni, fermi restando i tetti fissati dal contratto e che la verifica della congruità dell’utilizzo appartiene alla responsabilità della organizzazione sindacale. 

Deve essere, quanto meno, considerato opportuno che la “tipologia di permesso richiesto” sia espressamente indicata: il che si può realizzare anche solamente con il semplice richiamo alla norma contrattuale che disciplina la possibilità. 

In questo modo si consente all’amministrazione di “verificare -anche attraverso la procedura Gedap- la sussistenza di ore disponibili nel monte ore relativo alla tipologia di permesso richiesto e procedere alla decurtazione dello stesso”.

Ci viene inoltre segnalato che la mancata comunicazione di questo elemento impone all’ente di dare corso alla richiesta delle “informazioni mancanti”.

L’Aran invece non ritiene necessario, sulla scorta delle regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che sia indicato “il motivo per cui il permesso viene richiesto”. 

Questa indicazione non determina, come conseguenza, la modifica delle regole in vigore, per cui i permessi previsti dall’articolo 13 del CCNQ del 14 dicembre 2017 “possono essere fruiti solo per la partecipazione ad organismi direttivi statutari”. 

Ci viene infine ricordato che “la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso”.

Si riporta integralmente parere ARAN CQRS 157:

Domanda: Qualora sussistano comprovate ragioni organizzative, il Responsabile del Servizio può rifiutarsi di concedere le prerogative sindacali?

Il distacco o l’aspettativa sindacale, qualora sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme di riferimento, devono essere concessi.

Nell’ipotesi di richiesta di permessi per l’espletamento del mandato, invece, si ricorda che l’art. 10, comma 7 del CCNQ del 4/12/2017 (richiamato anche nell’art. 13, comma 3 del medesimo CCNQ con riguardo ai permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) prevede che “nell’utilizzo dei permessi deve essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente…della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata”. Ne consegue che il datore di lavoro potrà rifiutare la concessione del permesso o per mancanza di ore disponibili o per esigenze di servizio che non consentano di garantire la funzionalità dell’attività lavorativa - in quest’ultimo caso nelle forme e modalità definite in contrattazione integrativa.

Si riporta integralmente parere ARAN CQRS 156:

Domanda: Al fine del rilascio del “provvedimento di autorizzazione” di cui all’art. 22, comma 1 del CCNQ del 4 dicembre 2017, la richiesta di permesso sindacale deve indicare la tipologia e la durata del permesso stesso? 

Risposta: E’ bene che l’organizzazione sindacale espliciti sempre la tipologia di permesso richiesto, anche eventualmente con il mero richiamo all’articolo del CCNQ che la disciplina, e la sua esatta durata (ore/gg), soprattutto in considerazione del fatto che l’Amministrazione dovrà correttamente verificare - anche attraverso la procedura Gedap - la sussistenza di ore disponibili nel monte ore relativo alla tipologia di permesso richiesto e procedere alla decurtazione dello stesso. In ogni caso, ove ritenuto necessario, l’amministrazione potrà richiedere di fornire le informazioni mancanti. Non è indispensabile, invece - né il contratto lo prevede-, indicare il motivo per cui il permesso viene richiesto, fermo restando che i permessi di cui all’art. 13 del CCNQ del 14/12/2017 possono essere fruiti solo per la partecipazione ad organismi direttivi statutari. Infatti, l’art. 10, comma 7 del CCNQ in parola prevede che la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.


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