Organizzazione Ospedaliera post pandemia, al via le modifiche all’attuale normativa dettata dal decreto n. 70 del 2015.

Ci voleva la pandemia per sollecitare il Ministero della Salute e le Regioni a tentare di modificare, dopo circa sei anni, un regolamento da tutti riconosciuto devastante per l’organizzazione ospedaliera, gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera”.

Come al solito, si inizia un percorso senza ascoltare i veri attori e protagonisti del sistema salute durante la pandemia: gli operatori e professionisti tutti della sanità e le loro rappresentanze sindacali ed Ordini professionali.

Questo nuovo documento mantiene tutto l’impianto del DM 70/2015, attualmente vigente, con pochissime innovazioni quali:

  1. adeguamento della rete ospedaliera a quella esigenza di elasticità che la pandemia ha evidenziato con chiarezza;

  2. potenziamento di alcune attività che la pandemia ha evidenziato come carenti (terapia intensiva e area semintensiva in primo luogo);

  3. declinazione delle reti cliniche;

  4. i nodi storici dei piccoli ospedali e dei punti nascita substandard.

La nuova bozza, con una analisi sommaria delle criticità emerse solo nel corso della pandemia, mantiene l’impianto generale del DM del 2015 e dentro questo quadro vengono inserite diverse novità tenendo anche conto dell’emanando Decreto sui “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”. 

Nel nuovo schema del regolamento, si legge che le Regioni sono tenute nuovamente a definire il provvedimento di programmazione sul riordino della propria rete ospedaliera regionale che sarà valutato e monitorato nella sua completezza e nell’attuazione da due Tavoli e un Comitato ministeriale.

Per quanto attiene gli standard dei nuovi posti letti ospedalieri, nel mantenere invariabile il limite dei 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti, di cui 0,7 per le attività di riabilitazione e lungodegenza, viene previsto che  dai posti letto di area medica e chirurgica sottoutilizzati vanno recuperati almeno 0,04 posti letto ogni mille abitanti di semintensiva critica;
 
Nei Piani pandemici regionali, vengono previsti meccanismi per espandere la offerta ospedaliera fino a 0.14 posti letto di terapia intensiva ogni 1.000 abitanti e a 0,07 posti ogni mille abitanti di terapia semintensiva

Questi posti letto in più, rispetto allo standard di 3,00 posti letto per acuti ogni mille abitanti, saranno la metà sia di quelli di terapia intensiva che di quelli di semintensiva (0,07 e 0,03 ogni mille abitanti rispettivamente) e andranno collocati negli Ospedali con DEA di primo o secondo livello.

Viene previsto, per ogni singola regione fino al 2026, la possibilità di incrementare i posti letto di riabilitazione di 0,1 ogni 1.000 abitanti per la riabilitazione post-Covid.
 
Nell’ambito della nuova organizzazione ospedaliera, viene sottolineata l’importanza della flessibilità delle strutture ospedaliere per far fronte a picchi di domanda come nel caso di una pandemia, e che potrebbe imporre la trasformazione delle unità operative da spazio fisico a unità funzionale.

Ed ancora, la previsione di:

  1. equipe professionali mobili che afferenti ad una struttura ospedaliera sede di DEA per la patologia in questione garantiscono, in altre sedi ospedaliere, competenze specialistiche che non richiedono tecnologie complesse;

  2. una sempre più diffusa organizzazione per intensità di cura e della possibilità di sviluppare la trasformazione di aree di degenza in aree con livelli di intensità assistenziale più alti.

Relativamente alla classificazione delle strutture ospedaliere, non vi sono innovazioni rispetto al D.M. 70 del 201, e l’impianto prevede ancora le seguenti tipologie ospedaliere:

  1. presidi ospedalieri di base: si riferiscono ad un bacino di utenza minimo di 75.000 abitanti e per la continuità assistenziale dei servizi si prevede la possibilità di fare ricorso alla telemedicina ed al teleconsulto;

  2. presidi ospedalieri di primo livello: viene previsto, in aggiunta ai requisiti previsti dal DM 70/2015, una degenza semi-intensiva della neurologia e di una semintensiva di area critica e la specifica che la guardia medica nelle 24 ore deve essere per area omogenea di degenza. Inoltre si prevede la possibilità che alcune discipline (si fanno gli esempi della oculistica e della otorinolaringoiatria) possano non essere presenti né come unità operative complesse, né come semplici dipartimentali. Tra i servizi da garantire nelle 24 ore c’è anche la endoscopia digestiva;

  3. presidi ospedalieri di secondo livello: rispetto ai requisiti previsti dal DM 70/2015, si segnala che la endoscopia digestiva debba essere in grado di effettuare attività ad alta complessità sia diagnostiche che interventistiche, che deve esserci una terapia semintensiva di area critica, che possono essere presenti “altre eventuali discipline di alta specialità” non specificate e che questi ospedali debbono offrire servizi di telemedicina.

Nell’ambito della rete ospedaliera dell’emergenza, la nuova organizzazione prevede anche due tipi di ospedale:

  1. i presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate che mantengono le caratteristiche già indicate nel DM 70;

  2. gli ospedali di piccole dimensioni: si tratta degli ospedali con:

  1. sede di pronto soccorso ancora attivi al momento della approvazione del nuovo decreto;

  2. non sono in zone particolarmente disagiate;

  3. hanno un’attività appropriata equivalente a meno di 60 posti letto per acuti e un numero appropriato di accessi al Pronto Soccorso inferiore a 20.000 l’anno. 

Per questi ospedali andrà fatto uno specifico piano di riorganizzazione che li ricollocherà in modo più appropriato nella rete ospedaliera o li trasformerà in strutture territoriali.

Per quanto concerne le strutture private multispecialistiche si confermano, ancora le indicazioni del DM 70, quali:

  1. soglia di accreditabilità fissata ad almeno 60 posti letto per acuti;

  2. possibilità di accreditamento anche per le strutture con almeno 40 posti letto per acuti che stiano dentro raggruppamenti d’impresa con più strutture di almeno 80 posti letto complessivi preferibilmente collocati in un’unica sede;

  3. possibilità di essere classificate come strutture con compiti complementari e di integrazione senza dunque l’attività in urgenza prevista invece per tutte le strutture pubbliche.

Diversamente, per le strutture private monospecialistiche la soglia di accreditabilità resta fissata a 40 posti letto per acuti e/o post-acuti, che può scendere a 30 nel caso di soli posti letto per acuti, purché si garantisca la continuità della cura in fase post-acuta.

Per le strutture dell’area della salute mentale (psichiatria e neuropsichiatria infantile) non si possono superare i 30 posti letto ed è prevista la presenza obbligatoria di una attività di post-acuzie.

Con l’approvazione del nuovo DM si procederà, anche, alla identificazione di un limitato numero di poli di eccellenza nazionali.

Viene mantenuto tutto l’impianto del DM 70/2015 per quanto riguarda i Bacini minimi e massimi per ciascuna disciplina e si introduce l’identificazione di sette aree omogenee con le discipline afferenti ad ognuna di esse.

Questa classificazione, si legge, è di supporto alla organizzazione dipartimentale e per intensità di cura.

Le aree omogenee sono le seguenti:

  1. area medica;

  2. area chirurgica;

  3. area salute della donna e materno-infantile;

  4. area critica;

  5. area della salute mentale;

  6. area post-acuzie;

  7. area dei servizi.

Per quanto riguarda i bacini di utenza massimi e minimi si continua a fare riferimento per il loro calcolo ad un tasso di ospedalizzazione annuo atteso di 160/1000 abitanti e a un tasso di occupazione di posti letto dell’85% (nel DM 70 era 90%). 

Si indica che i bacini di utenza vanno usati in sede di programmazione per individuare le strutture complesse, quelle semplici dipartimentali con degenza, le unità di erogazione private e i servizi senza degenza, ma con autonomia organizzativa.

Per quanto attiene il capitolo delle Reti ospedaliere, diversamente dal DM 70/2015 che forniva indicazioni solo per tre reti (cardiologica per l’emergenza, traumatologica e ictus), la nuova bozza fornisce indicazioni di dettaglio per altre tipologie di rete:

  1. la rete dei punti nascita;

  2. le reti oncologiche;

  3. la rete trasfusionale.

Per le tre reti storiche le indicazioni sono state mantenute sostanzialmente invariate, le indicazioni per le tre nuove reti meritano una lettura ed un commento dedicati. 

Sulla questione dei punti nascita substandard con meno di 500 parti l’anno viene specificato che per quelli attivi al momento della approvazione del decreto si prevede la possibilità di richiesta di una “deroga” al Comitato Nazionale Percorso Nascita in presenza di un disagio orografico e la presenza di alcune condizioni rappresentate dalla presenza di alcune figure professionali nelle 24 ore (ginecologo, ostetrica/o, pediatra e anestesista), dalla presenza di alcune specialità in guardia attiva (terapia intensiva, cardiologia, chirurgia generale, diagnostica per immagini e laboratorio) e dal rispetto degli standard organizzativi e di sicurezza previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e nelle sue successive modifiche ed integrazioni.

Per la Rete dell’emergenza urgenza non vengono più previsti i Punti di Primo Intervento

La FIALS ha espresso forti perplessità sulla nuova bozza del DM 70/2015, non solo rispetto alla complessità del tema, ma soprattutto per la capacità di entrare nel merito delle carenze organizzative strutturali degli ospedali che la pandemia ha scoperchiato.  

Nel merito, il Segretario Generale, Giuseppe Carbone, ha chiesto un incontro con il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Si allegano in pdf:

  1. bozza ministeriale “nuovo DM 70/2015”;

  2. bozza “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”.


Allegato: Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel SSN

Allegato: Bozza modifica DM 70 del 2015


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