Mobilità per compensazione

Egregio Direttore,

con nota del 08.07.2021 è stata negata la mobilità in compensazione, richiesta dal Dott. ***** *********- coll. professionale Sanitario infermiere- ritenendo da parte Vs impeditiva la diversa fascia economica tra i due professionisti. Occorre però segnalare che tale presa di posizione è errata per legge (art. 30, Dlgs. n. 165/2001), per contratto collettivo (art. 52) e sulla base delle previsioni del DPCM n. 325/1988 (Art. 7.1). Anche la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare DFP 0020506 P-4. 17.77.4 del 27/03/2015) ha chiarito che: “è consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza e di destinazione". In conclusione, ai fini della mobilità in questione, la Legge rileva l'identità di profilo professionale - qui esistente - e non di fascia economica. Prego pertanto Voler riconsiderare la richiesta di mobilità in oggetto, autorizzando la stessa. Informo sin da ora che decorsi inutilmente 7 gg. daremo seguito al caso, segnalandolo all'Autorità Giudiziaria per il tramite del nostro studio legale.

Certa di Vostro sollecito riscontro

Cordiali saluti

Dott.ssa Mimma Sternativo

Segretario Generale FIALS Milano Area Metropolitana


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