Decreto per condotta antisindacale del 24 luglio 2023 Tribunale di Frosinone mancato nulla osta OS per trasferimento Dirigente sindacale

La quaestio giuridica sottesa al giudizio instaurato dalla segretario Fials di Frosinone, D’Angelo Francesco (difesa e rapp dall’avv. Giuseppe Tomasso) attiene al trasferimento del dirigente sindacale Fials,   dalla sede della società (Veroli, Città Bianca) ove era assegnato   alla sede centrale di Roma della medesima società senza che sia stato richiesto il preventivo nulla osta alla O.S. di appartenenza e, quindi, in violazione dell’art. 22 l. n. 300/1970. Il datore di lavoro nel costituirsi in giudizio ha  obiettato che, in realtà, si verserebbe in ipotesi di inapplicabilità dell'onere di richiedere il previo "nulla osta" trattandosi di un trasferimento occasionato da ragioni di centralizzazione di talune funzioni amministrative cui il Dirigente sindacale era addetto; in sostanza, il trasferimento è  avvenuto a fronte della soppressione di determinate attività amministrative e tra queste anche quelle eserciate dal Dirigente sindacale .

Il giudice all’esito dell’istruttoria ha ritenuto ha riconosciuto l’antisindacalità della condotta datoriale  ordinando la riassegnazione alla precedente sede del Dirigente Sindacale.

Nel merito non ritenuto provato che il Dirigente espletasse quelle determinate mansioni ed ha richiamato comunque una recente sentenza della Cassazione secondo cui   se il trasferimento del dirigente sindacale avviene senza il prescritto nulla osta non vale scrutinare le ragioni del trasferimento (nel caso esaminato dalla Corte trasferimento per incompatibilità ambientale a seguito di indagini penali avverso il dirigente sindacale) perché non vi può essere un   restringimento della portata applicativa dell'articolo 22, cit., contrastante con la ratio della disposizione diretta ad evitare pregiudizi all’attività sindacale nel luogo di lavoro in cui è chiamato ad operare il dirigente sindacale  interessato al trasferimento.

 


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