Covid: Asl Brindisi, sospeso senza retribuzione il Medico che non si vaccina il Tar Lecce rigetta l'istanza di una Dottoressa contro il provvedimento che l'ha sospesa dal lavoro senza retribuzione per non essersi vaccinata contro il Covid

Il TAR Puglia - Lecce, sezione II, con il decreto n. 480 del 5 agosto 2021 respinge l'istanza di sospensione della delibera che, applicando l'art. 4, d.l. n. 44/2021, ha sospeso dall'esercizio della professione una dottoressa che non si è sottoposta alla vaccinazione anti - COVID-19 dopo che la Asl datrice ha valutato con esito negativo la possibilità di ricollocarla e adibirla a mansioni non comportanti contatti diretti con gli utenti e il personale sanitario.

Il TAR rileva prima di tutto che la sospensione, nel caso di specie, è conseguenza diretta delle disposizioni contenute nel del D.L. n.44 dell'1/4/2021 convertito nella L. n.76/2021 contenente "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19…". Trattasi di una normativa di carattere eccezionale "nell'ambito della legislazione connessa all' emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19."

La normativa prevede infatti l'obbligo della vaccinazione per coloro "che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e negli studi professionali" con lo scopo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle cure."

Detta vaccinazione rappresenta un requisito essenziale per poter svolgere la professione sanitaria, da cui i sanitari possono essere esonerati anche temporaneamente solo "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale."

Nel momento in cui le aziende sanitarie ricevono la segnalazione da parte della Regione che, per mezzo dei propri sistemi informativi è in grado di conoscere chi, tra i sanitari, non si è ancora sottoposto a vaccinazione o non ha fatto ancora domanda, la Asl datrice invita l'interessato a produrre documentazione in grado di dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la sua omissione o differimento o la presentazione della richiesta necessaria per effettuarla.

In caso di mancata presentazione di detta documentazione il sanitario entro 5 giorni è invitato a sottoporsi a vaccinazione. Accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la Asl datrice, con l'atto di accertamento sospende il sanitario "dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV -2" e provvede a comunicare detta decisione al diretto interessato.

Se possibile, il lavoratore viene adibito a mansioni inferiori, se non è possibile viene sospeso senza retribuzione. Sospensione che ha efficacia fino a quando il sanitario non assolve all'obbligo vaccinale, fino al completamento della campagna vaccinale e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

Per il Tar Leccese, pur ritenendo fondato il ricorso, respinge la domanda della sanitaria.

Il ricorso della Dottoressa è ammissibile, ma il Giudice amministrativo evidenzia:

  • la condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all'amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l'obbligo vaccinale;

  • il fatto che la presentazione della documentazione da parte del sanitario che rifiuta la vaccinazione non esclude l'onere da parte della Asl di Brindisi di verificarne attendibilità e effettività;

  • che la ASL di Brindisi ha espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria;

  • la possibilità per la dottoressa di vaccinarsi e porre fine ai lamentati effetti pregiudizievoli;

  • che nell'attuale situazione pandemica i diritti del singolo devono considerarsi recessivi rispetto all'interesse pubblico.

Respinta quindi l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente e fissa per la trattazione la Camera di Consiglio.


Allegato: TAR LECCE


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