Straordinari infermieristici: il Governo conferma l'imposta sostitutiva al 5% anche per la pronta disponibilità

FIALS esprime piena soddisfazione per la risposta ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla richiesta di chiarimenti avanzata dall’Agenzia delle Entrate: l’imposta sostitutiva del 5%, prevista dalla legge n. 207/2024, si applica a tutto lo straordinario contemplato dall’art. 47 del CCNL Sanità, includendo quindi anche le ore di pronta disponibilità retribuite come straordinario.

La nota governativa conferma che il legislatore ha voluto considerare unitariamente tutte le prestazioni aggiuntive del personale infermieristico, senza distinzioni tra tipologie o causali. Ne deriva che ogni attività svolta oltre l’orario di servizio - compresa la pronta disponibilità in caso di effettiva chiamata - rientra nell’agevolazione fiscale e beneficia dell’imposta sostitutiva al 5%.

Al tempo stesso, il Governo chiarisce che le prestazioni rese in sede elettorale non possono essere classificate come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 47 del CCNL, trattandosi di attività estranee al servizio sanitario. Pertanto, non accedono al beneficio fiscale previsto dalla legge.

FIALS seguirà ora con la massima attenzione l’applicazione di queste indicazioni, affinché tutte le aziende sanitarie adottino criteri uniformi e gli infermieri ricevano il corretto riconoscimento economico del lavoro aggiuntivo svolto, contrastando ogni interpretazione restrittiva o difforme.



Allegato: Risposta Consiglio dei Ministri a Agenzia delle Entrate.pdf · versione 1


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