La Corte Costituzionale ha sancito il diritto di lavoratori e lavoratrici al riconoscimento delle maggiorazioni ria ma il personale del comparto Sanità è escluso dagli effetti di tale pronuncia

La recente sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte Costituzionale ha sollevato interrogativi significativi sul riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA).

L’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000, dichiarato incostituzionale, aveva escluso la proroga al 31 dicembre 1993 per la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della maggiorazione RIA prevista dal DPR 44/1990. La norma prevedeva importi crescenti in base alle qualifiche funzionali e all’anzianità di servizio. Il decreto legge n. 384 del 1992 prorogò gli effetti del DPR 44/1990 fino al 31 dicembre 1993. Tuttavia, la legge n. 388/2000 limitò i benefici della maggiorazione alle anzianità maturate entro il 1990.

La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 ha comportato un riesame della situazione per tutti i lavoratori del settore pubblico volta a verificare chi possa vantare un diritto al ricalcolo della retribuzione individuale di anzianità.

In seguito all’ulteriore approfondimento effettuato dall’Ufficio Legale della Fials, così come preannunciato nel precedente comunicato, è emerso, tuttavia, come la pronuncia costituzionale in argomento non possa spiegare i propri effetti in favore del personale appartenente al comparto sanità non rientrando tale categoria di dipendenti pubblici nell’area di applicazione del DPR 44/1990, che prevede la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA).

 


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