Chiarimenti erogazione “una tantum” IVC 2024

Proseguendo su uno dei cardini della linea evidenziata al nostro Consiglio Nazionale di Riccione, tesa all’uniformità di applicazione delle norme contrattuali, abbiamo ritenuto necessario inviare la nota allegata al presidente della Conferenza delle Regione e delle Province Autonome, Dott. Massimiliano Fedriga, al fine di evidenziare la necessità che tale organismo fornisca delle indicazioni chiare e precise sulla previsione dell’art. 3 del DL 145/2023.

Nei fatti, la corresponsione della una tantum sulla indennità di vacanza contrattuale, prevista dalla norma appena citata, rappresenta una certezza per i dipendenti dello Stato, ma solo una “possibilità” per i dipendenti della sanità e delle autonomie locali, ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del decreto, che recita: “Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165(nota, ivi compreso il comparto sanità) possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci.”

Proprio per questo motivo, ci siamo attivati immediatamente per scongiurare la possibilità che proprio i Lavoratori della sanità possano essere penalizzati dalla mancata erogazione della una tantum per la IVC 2024 o, peggio, che questa erogazione possa avvenire in maniera differenziata tra le varie Regioni, Aziende o Enti del S.S.N., calpestando così la dignità dei tanti Professionisti ed Operatori che si impegnano senza tregua per la salute dei Cittadini.


Allegato: PROT.184- SN - Richiesta intervento


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