Visite per idoneità al servizio dipendenti categorie protette legge 12 marzo 1999, n.68

Alle Commissioni mediche collegiali la competenza per l’accertamento delle condizioni di salute dei dipendenti appartenenti alle categorie protette ai fini della valutazione dell’idoneità al servizio. Così recentemente il Dipartimento della Funzione Pubblica rispondendo ad un quesito in merito.

Il quesito verteva la competenza ad effettuare l’accertamento in caso di sopraggiunta infermità del dipendente assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

In particolare, la questione viene posta con riferimento all’organo competente alla verifica dell’idoneità al servizio ovvero se tale procedimento debba necessariamente far capo alla Commissione ex articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come previsto dall’articolo 10, comma 3, della richiamata legge 12 marzo 1999, n. 68.

Deve premettersi, ritiene la Funzione Pubblica, che l’assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili da parte delle pubbliche amministrazioni soggiace a disposizioni normative speciali riguardanti, tra l’altro, i diversi aspetti del rapporto di lavoro, implicando necessariamente un’attenzione ulteriore sia rispetto agli strumenti forniti che alle mansioni affidate.

Pertanto, anche nel caso in cui si renda necessario verificare l’aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, occorre far riferimento al predetto articolo 10 della legge n. 68/1999 che individua, quale organo competente a svolgere i necessari accertamenti sanitari nei confronti dei disabili, la Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104/1992, ovvero la Commissione medica collegiale istituita presso le Aziende sanitarie locali, integrata da un operatore sociale e da un esperto nelle patologie da esaminare. Tale Commissione verifica le condizioni di disabilità finalizzata all’inserimento lavorativo ed effettua le visite sanitarie di controllo della permanenza e/o aggravamento dello stato invalidante.

Infatti, secondo la Corte di Cassazione: “Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, solo nel caso in cui la speciale Commissione integrata, di cui all’articolo 10, comma 3, della legge n. 68 del 1999, accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non essendo all’uopo sufficiente il giudizio di non idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente nell’esercizio della sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81”. (Sez. Lav. 28 aprile 2017, n. 10576).

Da quanto sopra esposto, conclude il Dipartimento, può dedursi che sia di esclusiva competenza della suindicata Commissione l’accertamento delle condizioni di salute del dipendente ai fini della valutazione dell’idoneità, stante la peculiare composizione della stessa e le competenze specifiche previste dalla legge.


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