Parere in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’art. 42 comma 5 del d.l.gs 151/2001 - Quesito DPF-0066814-P-8/10/2021

Il Dipartimento circa le modalità di applicazione della normativa vigente (d.l.gs 151/2001) che prevede la possibilità di fruire di congedi per l’assistenza alle persone con disabilità, e in particolare, su come debbano essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente che chieda di usufruire del congedo biennale in modalità frazionata, esprime il seguente parere: “Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario. Le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possono però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa.



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