Legge 104, ulteriori 12 giorni di permessi: come fare domanda INPS

Legge 104, 18 giorni complessivi di permessi per i mesi di marzo ed aprile: ai 3 giorni previsti in via ordinaria se ne aggiungono 12. Le istruzioni operative per richiederli sono contenute nella circolare INPS n. 45 del 25 marzo. Dovrà fare domanda solo chi non ha ancora un provvedimento di autorizzazione in corso.

Nello specifico, è l’articolo 24 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 a stabilire che:

“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.”

I 12 giorni di permessi legge 104 in più sono da considerarsi cumulativi per il mese di marzo ed aprile. In sintesi, sono in totale 18 i giorni da usare per:

  • genitori di figli con disabilità grave;
  • parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave;
  • lavoratori con disabilità grave (La novità è contenuta nella circolare INPS n. 45 del 25 marzo).

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Con le novità contenute nel documento pubblicato dall’INPS viene inoltre confermata la possibilità di cumulare più permessi per lo stesso lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

La domanda per i permessi aggiuntivi della Legge 104 dovrà essere presentata solo dai lavoratori che non hanno un provvedimento autorizzativo in corso. Chi già fruisce dei 3 giorni di permesso mensile potrà invece fruire degli ulteriori 12 giorni senza inviare alcuna domanda.

Sono queste le istruzioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo, che conferma inoltre la possibilità di beneficiare dei 12 giorni in più anche per i lavoratori disabili.

L’aumento dei giorni dei permessi 104 è previsto attualmente per due mesi, ma non si esclude un nuovo provvedimento per la proroga delle misure previste dal primo decreto legge economico per l’emergenza Covid-19.

L’INPS, in particolare, con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 spiega che:

  • il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi;
  • il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

Per richiedere i permessi 104 la domanda, qualora richiesta, dovrà essere presentata all’INPS nelle seguenti modalità:

  • WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale - attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Per quel che riguarda i DIPENDENTI PUBBLICI, la domanda non dovrà essere presentata all’INPS ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.


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