Congedo Straordinario: criteri per il calcolo dei giorni festivi o non lavorativi ai fini del congedo straordinario

Segnaliamo un importante parere emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica – DFP – 0066814-P-08/10/2021 necessario segnalare l’importante in sede consultiva concernente il tema della fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità di cui all’art. 42, comma 5, del dlgs 26.03.2001, n. 151 

In sintesi, come viene riportato nella massima posta in apertura di parerese il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario.

Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo.

Il medesimo effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. 

Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

Le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possono però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa.

Si allega il parere integrale del Dipartimento della Funzione Pubblica



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