Recentemente la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha pubblicato un documento che fornisce indicazioni specifiche per dare corso alle disposizioni che consentono l’esercizio libero professionale ai professionisti sanitari del Comparto.
Il documento è, da una parte, puntuale nel dare indicazioni comportamentali alle Aziende sanitarie e ai professionisti richiedenti l’esercizio libero professionale, dall’altra lacunoso su ciò che riguarda altri importanti aspetti quali, ad esempio, il conflitto di interessi o il fatto che l’esercizio libero professionale debba essere strettamente correlato alla specifica idoneità professionale del richiedente. E ancora: completamente assente su quanto concerne gli adempimenti fiscali e contributivi a carico dei professionisti stessi o, eventualmente, delle Aziende.
L’applicazione delle indicazioni comportamentali inserite nel documento rende complessa e per molti versi difficile l’effettività dell’esercizio libero professionale sia per vincoli oggettivamente posti dall’intero impianto normativo che sostiene l’art. m. 3 quater del D.L. 127/2021, convertito dalla L. 165/2021, come modificato dal D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023 sia per una lettura soggettiva svincolata dalle indicazioni dall’art. di legge effettuata dalle regioni.
È da indicazioni di legge che per dare l’assenso alla LP debbano essere contemperate le necessità del servizio sanitario anche attraverso l’adesione ad un’organizzazione del lavoro flessibile, alla tipologia di turnazione, alle reperibilità, all’orario straordinario, ecc. È da indicazioni di legge che il dipendente debba ottemperare alle norme sull’orario di lavoro che, effettuata una specifica simulazione, portano a definire in sole 12 ore settimanali la possibilità reale di esercizio libero professionale, qualora concesso.
È da indicazioni di legge che uno degli obiettivi primari delle Aziende sia l’abbattimento delle liste d’attesa grazie all’impegno prioritario dei professionisti sanitari tutti.
È invece da interpretazione delle Regioni che i professionisti sanitari debbano dare formale disponibilità all’effettuazione delle prestazioni aggiuntive (la cui effettuazione non è certo un obbligo) per poter presentare domanda di esercizio libero professionale.
È invece da interpretazione aziendale che l’esercizio libero professionale dei professionisti del comparto non possa essere intramoenia.
È inoltre decisamente da analizzare con un confronto approfondito la “questione” del chi deve rilevare l’eventuale conflitto di interessi del professionista con l’Azienda e di chi abbia la potestà di valutare se il professionista che chiede la libera professione la effettuerà in stretta coerenza con la sua abilitazione professionale.
Un grande vuoto di indicazioni che è bene sia prontamente colmato è quello inerente la parte fiscale e contributiva a cui deve sottoporsi il libero professionista. La decisione del Governo di inserire nel Decreto legge e poi nella Legge di conversione, anche se con alcune modifiche, la possibilità di libera professione per i professionisti del Comparto è stata generalmente salutata come una buona opportunità sia per il Sistema sanitario, sia per i professionisti.
Riteniamo che tale decisione “politica” vada sostenuta e supportata tecnicamente e amministrativamente da tutti gli attori e i decisori del Sistema salute. Andare in direzione diversa non aiuta il sistema e aumenta la demotivazione dei professionisti.
Auspichiamo pertanto un’ulteriore riflessione del Ministero della Salute e delle Regioni sulle modalità di applicazione dell’impianto normativo che sostiene l’art. n. 3 quater del D.L. 127/2021, convertito dalla L. 165/2021, come modificato dal D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023 e in tale senso manifestiamo la più ampia disponibilità ad uno scambio di riflessioni e ad un costruttivo confronto.
Annalisa Silvestro
Responsabile nazionale
Coordinamento professioni sanitarie e sociosanitarie
Allegato: Disamina giuridica Interpretazione Regioni Decreto bollette FIALS