Interventi normativi della L. 197 del 20-12-2022 in materia di sanità

Il comma 535 dell’art. 1 ha incrementato il Fondo sanitario nazionale di € 2,15 miliardi,  raggiungendo lo stesso la quota 128,211 miliardi di euro. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ampliato di 2.150 milioni per il 2023, 2.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025. Il testo specifica inoltre che, per il 2023, una quota dell’incremento, pari a 1,4 miliardi, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Il comma 306 dell’art. 1 ha prorogato fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Il comma 526 dell’art. 1 ha riconosciuto al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, una specifica indennità stanziando, a partire dal 2024, complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Il comma 528 dell’art. 1 ha prorogato i termini per la stabilizzazione del personale che ha prestato la propria attività nel periodo Covid e, in particolare, gli enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023, di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale.

Il comma 531 dell’art. 1 ha autorizzato la spesa di 250 mila euro per l’anno 2023 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (Irccs) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli Irccs della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Il comma 530 dell’art. 1 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Il comma 359 dell’art. 1 ha riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all’80% l’indennità corrisposta durante l’astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. .

Il comma 281 dell’art. 1 conferma per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022. 

Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro ( RAL 35.000 € ) e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro ( RAL 25.000 €)

I commi 357 e 358 dell’art. 1  revisionano i criteri di calcolo degli importi dell’assegno unico universale e, segnatamente: 

- viene introdotto un incremento della misura dell’assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli. 

- la maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, viene aumentata a 150 euro mensili. Inoltre le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti. 

E’ confermato ,infine, l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare ( ANF ) in presenza di figli minori e il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.


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