ARAN, è illegittimo imporre ai dipendenti la fruizione delle ferie maturate nell’anno in corso

L’Amministrazione non può imporre ai propri dipendenti la fruizione di una parte delle ferie maturate durante l’anno in corso. Lo ha stabilito il tribunale di Rovigo nella sentenza del 7 settembre 2021, n. 159

Durante il periodo di chiusure conseguente alla diffusione della pandemia un’amministrazione, oltre a collocare i dipendenti in lavoro agile, ha imposto al personale l’utilizzo delle ferie pregresse maturate nell’anno precedente, nonché di cinque giorni di ferie dell’anno corrente

Alcuni dipendenti hanno ritenuto tale condotta illegittima, oltre che lesiva della funzione propria delle ferie; al contrario il datore ha ritenuto di compiere, legittimamente, una programmazione delle stesse. 

La controversia è dunque stata sottoposta al giudice, il quale ha anzitutto operato una collocazione dell’istituto in discorso nell’ambito della normativa emergenziale

A tal fine, la prima disposizione cui ha fatto riferimento è l’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM dell’8 marzo 2020, emanato in forza del dl 6 del 2020: tale norma raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte del personale dei periodi di congedo ordinario e di ferie. 

Tuttavia gli orientamenti in tal senso emessi dal Dipartimento della Funzione pubblica hanno chiarito che le ferie maturate nel 2020 non possono essere ricondotte nell’alveo delle ferie pregresse o di analoghi istituti

A fronte, inoltre, dell’assenza di una norma della contrattazione che conceda al datore tale facoltà, il Tribunale ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’amministrazione, anche in considerazione della rilevante giurisprudenza che vincola il potere del datore, nella programmazione delle ferie, agli interessi del lavoratore: per tale finalità è infatti introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle stesse.



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